I lavori nei settori 2-3-4 e 5 del Crescent di Salerno potranno riprendere, almeno per le strutture fino al livello di Piazza della Libertà. Il via libera (pubblicato in anteprima da Telecolore.it e su Twitter alle 10:12) è arrivato questa mattina dal Consiglio di Stato, con un’ordinanza che ha accolto l’istanza di sospensione presentata lo scorso 3 luglio dalla società Crescent srl, con la quale si chiede la revoca o la corretta esecuzione dell’ordinanza dei giudici di Palazzo Spada.
In attesa, infatti, del 23 ottobre quando è stata fissata la data per la discussione nel merito della vicenda che vede contrapposti Crescent ed Italia Nostra, la società che sta costruendo l’edificio semicircolare aveva presentato una richiesta, avanzata dagli legali, Mario Sanino, Lorenzo Lentini e Paolo Vosa. In quella sede si entrerà nel merito del provvedimento attraverso il quale la quarta sezione, accogliendo il ricorso presentato dall’associazione Italia Nostra, relativo al permesso a costruire, ha fermato, lo scorso 6 giugno, i lavori nei settori due, tre , quattro e cinque del cantiere.
Due gli aspetti sui quali si è concentrata l’istanza discussa ieri, sostenuta anche dall’amministrazione comunale, rappresentata dagli avvocati Antonio Brancaccio ed Angelo Clarizia. Da un lato la richiesta di un chiarimento perché nella ordinanza del 6 giugno non si faceva esplicito riferimento alla sospensione dei lavori, ma si parlava solo della sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. Nell’istanza, inoltre, la Crescent ha fatto notare che il fermo dei lavori per le caratteristiche dell’area interessata da una serie di cantieri contigui, con reciproche interferenze, avrebbe potuto pregiudicare irreversibilmente l’assetto delle opere pubbliche e private già realizzate e l’equilibrio statico delle strutture in corso di realizzazione e degli edifici esistenti. Un rischio da evitare grazie ad un preciso cronoprogramma di lavori per mettere in sicurezza le opere in corso di realizzazione. Anche l’Autorità portuale ha sostenuto questa tesi. In pratica la Crescent srl ha chiesto di arrivare a completare le strutture interrate del fabbricato fino a raggiungere la quota di Piazza della Libertà. In questo modo non si arrecheranno alterazioni allo stato dei luoghi, perché non si andrebbe oltre la quota della piazza. L’istanza è stata accompagnata anche da un calcolo economico sulle opere sinora realizzate, per 25 milioni di euro, e per i lavori necessari per la messa in sicurezza dell’area, 900mila euro.
Una spesa ritenuta a questo punto indispensabile per evitare un ulteriore onere economico per le casse erariali costrette sia a risarcire per il contratto d’appalto le imprese dell’Ati Rainone Ritonnaro Favellato, ma anche a riparare eventuali ritardi che potevano essere provocati alle altre opere in corso. (180712 – 10:12)

Questo il testo dell’ordinanza depositata questa mattina in Consiglio di Stato:

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3614 del 2012, proposto da:

Associazione Italia Nostra Onlus – Associazione Nazionale Tutela Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Cantillo e Oreste Agosto, con domicilio eletto presso Associazione Italia Nostra Onlus in Roma, viale Liegi, 33;

contro

Comune di Salerno, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18;
Crescent srl, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Lorenzo Lentini, Paolo Vosa, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01770/2011, resa tra le parti, concernente permesso di costruire

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Salerno e di Crescent srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza 5 giugno 2012, n. 2154, con la quale la quarta Sezione di questo Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare avanzata dall’Associazione Italia Nostra avverso la sentenza del TAR Campania in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi ad esso aggiunti dall’Associazione Italia Nostra;
Vista la domanda presentata ai sensi degli artt. 58 e 98 cod. proc. amm. dalla società Crescent srl perché venga dichiarato che la fissazione sollecita del merito del ricorso da parte del Consiglio di Stato, disposta dalla predetta ordinanza cautelare, esaurisce la tutela delle esigenze cautelari e, in subordine, perché di tale ordinanza venga disposta la revoca;
Vista la domanda presentata dal Comune di Salerno perché sia dichiarato che la predetta ordinanza non ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato in primo grado, recante permesso di costruire relativo all’edificio denominato “Crescent” in località Santa Teresa nel Comune di Salerno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Agosto, Cantillo, Brancaccio, Clarizia, Lentini, Sanino e Vosa;

I) Rilevato che:
– l’ordinanza oggetto dell’istanza presentata dal Comune di Salerno e da Crescent s.r.l. va interpretata nel senso che, implicitamente ma necessariamente, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado, come è reso palese dal tenore della motivazione dell’accoglimento, tesa ad impedire l’irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi nelle more della decisione dell’appello, successivamente fissato per l’udienza del 23 ottobre 2012 davanti a questa Sezione;
– per effetto della citata ordinanza deve intendersi, perciò, sospesa l’efficacia del permesso di costruire che costituisce l’oggetto del ricorso di primo grado, vale a dire il permesso di costruire n. 7 del 7 maggio 2011, relativo ai settori 2, 3, 4, 5 del lotto funzionale I della sub unità minima di intervento (UMI) n. 2, a sua volta inserita nell’UMI 4 prevista dal PUC di Salerno;
– l’art. 58 cod. proc. amm. ultimo comma considera le fattispecie contemplate come causa di revocazione dall’art. 395 cod. proc. civ. quali motivi di revoca delle misure cautelari già decise;
– in tale fattispecie deve essere inquadrato il caso di specie, dato che, come si è detto, l’inserimento dell’area interessata dal permesso oggetto del giudizio di primo grado nel più ampio contesto di edificazione, articolato in quattro UMI (delle quali solo la n. 4 è riservata ad operatori privati ed è relativa all’intervento Crescent), e la complessiva situazione dello stato dei luoghi, che vede diversi interventi reciprocamente interferenti e sulla quale si fondano le istanze ora in esame, non paiono essere state adeguatamente approfondite in sede di decisione della precedente ordinanza cautelare;
– di tale ordinanza, quindi, si deve disporre la revoca ai sensi dell’art. 58 ultimo comma, cod. proc. amm.;
II) Il Collegio deve quindi esaminare la domanda cautelare avanzata con l’appello proposto dall’Associazione Italia Nostra.
A tale proposito, va considerato che:
– l’interesse della quale è portatrice l’Associazione appellante, e che ne fonda la legittimazione ad agire in giudizio, è volto al presidio di valori ambientali e paesaggistici, che possono trovare adeguata tutela, nella presenta fase cautelare, mediante l’inibizione dei lavori assentiti con il permesso di costruire oggetto del ricorso per la parte prevista in superficie, mentre quelli da realizzare in sottosuolo non appaiono apportare, allo stato, danni gravi e irreparabili a tali interessi;
– le istanze in esame chiedono che venga consentita la prosecuzione dei lavori per completarne la parte interrata, sia per ragioni attinenti alla sicurezza degli interventi in corso di realizzazione, sia per evitare pregiudizio all’assetto delle opere anche pubbliche già realizzate nei vari comparti, sia per evitare la revoca dei finanziamenti bancari disposti a favore di Crescent srl;

– tali esigenze possono essere favorevolmente apprezzate, ai fini della reiezione dell’istanza cautelare avanzata dall’appellante Italia Nostra, nei limiti di cui alle predette istanze, relativi al completamento delle strutture interrate del fabbricato e dei relativi servizi da realizzare in sottosuolo, quindi sotto il livello della piazza della Libertà, nell’importo complessivo non superiore a 890.000 euro e nei limiti di quanto oggettivamente realizzabile sino al 23 ottobre 2012, con esclusione di opere sopra l’attuale piano di campagna;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), in accoglimento delle istanze in epigrafe indicate, revoca l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 5 giugno 2012, n. 2154 e, per l’effetto, respinge in parte l’istanza cautelare avanzata con l’appello dall’Associazione Italia Nostra, nei limiti di cui in motivazione, e dispone la sospensione dell’intervento assentito con il permesso di costruire impugnato in primo grado solo per le parti, i tempi e gli importi eccedenti quanto indicato in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)