Via libera definitiva ai play off della serie B, con la prima gara Spezia-Cittadella in programma questa sera. Anche il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha, infatti, respinto questa mattina il ricorso cautelare d’urgenza presentato nella tarda notte di ieri dallo staff di avvocati del Palermo. I legali della società di viale Del Fante avevano chiesto, nuovamente, di bloccare la disputa delle partite di spareggio per la promozione in massima serie. Attraverso una nota del Coni, infatti, questa mattina si era appreso che il Palermo aveva chiesto “al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, di sospendere, anche inaudita altera parte, con estrema urgenza e con effetti immediati, l’efficacia esecutiva della decisione del Tribunale Federale FIGC del 13 maggio 2019” e di “adottare qualsiasi altro provvedimento cautelare utile ad evitare che il Palermo, nelle more del procedimento pendente dinnanzi alla CFA FIGC, subisca il qui denunciato danno grave ed irreparabile derivante dalla mancata partecipazione ai playoff di Serie B della stagione in corso”.

Questo invece il testo del comunicato diffuso nel tardo pomeriggio dal Collegio di garanzia del Coni, a firma del presidente Franco Frattini:

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto relativo al ricorso presentato dalla società U.S. Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Procura Federale della FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi , del dott. Giovanni Giammarva, del Benevento Calcio s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento della ordinanza della Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 102/CFA (2018/2019), adottata il data 16 maggio 2019, comunicata in pari data, che si è pronunciata sulla istanza cautelare urgente formulata dalla società US Città di Palermo S.P.A. nel reclamo dalla stessa introdotto in data 15 maggio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicato sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019 concernente il deferimento del Procuratore federale n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019.

Questo in quanto:

visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2019, presentato, in data odierna, dalla società U.S. Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale della FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi, del dott. Giovanni Giammarva, del Benevento Calcio s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento della ordinanza della Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 102/CFA (2018/2019), adottata in data 16 maggio u.s., comunicata in pari data, che si è pronunciata sulla istanza cautelare urgente formulata dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. nel reclamo dalla stessa introdotto in data 15 maggio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicato sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019 concernente il deferimento del Procuratore Federale n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019;

vista la richiesta di misura cautelare ivi contenuta, ex art. 57 comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, finalizzata alla sospensione, anche inaudita altera parte, dell’efficacia esecutiva della decisione del Tribunale Federale FIGC del 13 maggio 2019 sino alla definizione del citato giudizio d’appello, attualmente pendente;

considerato che, in questa fase di sommaria delibazione, le questioni sollevate circa la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport e le altre questioni dedotte dalle parti non consentono l’assunzione di un provvedimento inaudita altera parte, senza l’audizione del Collegio in camera di consiglio;

ritenuto, pertanto, che non ricorrono le condizioni per la concessione del provvedimento cautelare richiesto;

Respinge l’istanza cautelare invocata.
(170519)