“Il problema giuridico cui ci troviamo di fronte è il seguente: a prescindere dalla tempistica del decreto del presidente del consiglio, per il quale non è previsto un termine, da quale data poi bisogna far decorrere la sospensione di De Luca?”. Intervistato dal Corriere della Sera, Filippo Patroni Griffi, responsabile della Funzione Pubblica nel governo Monti, chiarisce sulla legge Severino che il premier ha tempo sull’ eventuale sospensione del neogovernatore campano. Se questa precisazione apre un problema sulla validità dei primi atti, comprese le nomine della giunta e del vicepresidente? “Ci sono tre ipotesi che vanno considerate: a) la sospensione scatta a partire dalla proclamazione di De Luca, e su questa linea abbiamo il precedente del 2013 riguardante il consigliere regionale Michele Iorio nel Molise; b) la sospensione scatta dalla convalida dell’ eletto, cioè dalla prima seduta del consiglio regionale; c) la sospensione del governatore scatta dal momento del suo insediamento davanti al consiglio, ovvero dopo che ha assunto la carica nominando un vice cui affidare la giunta”. Il magistrato sottolinea però la differenza con il caso Iorio, sospeso dal giorno della proclamazione: “Iorio aveva perso le elezioni”. “Con De Luca il discorso cambia, perché la sua eventuale sospensione a decorrere dalla proclamazione o dalla convalida determinerebbe la paralisi dell’ organo”. Torna poi sulla proposta di modifica del decreto sulla trasparenza nella P.A. che presenterà il presidente dell’ Anac: “Cantone – dice Patroni Griffi – fa bene a chiedere un tagliando, a sollecitare una riflessione”. (040615)