Il Consiglio di Stato non ha ritenuto ammissibile l’istanza di revoca presentata dall’associazione ambientalista Italia Nostra, a luglio, con l’obiettivo di fermare i lavori (di messa in sicurezza e sotto il livello della piazza) nel cantiere del Crescent, l’edificio semicircolare progettato da Bofill, destinato a delimitare piazza della Libertà a Salerno, da parte delle imprese Rainone-Ritonnaro-Favellato. Decisione motivata dall’imminenza dell’udienza di merito di fine ottobre.
Poco più di un mese fa, il 31 luglio, il presidente del Consiglio di Stato aveva fatto proseguire l’attività in via Alvarez (decreto 3003/2012 in seguito all’istanza di revoca proposta da Italia Nostra contro l’ordinanza 2811) in attesa che l’istanza potesse essere vagliata dal collegio all’udienza dell’11 settembre.
In quell’occasione, comunque, nel decreto del presidente del Consiglio di Stato, secondo i legali della Crescent srl, ci sarebbero già stati i presupposti per una prosecuzione dei lavori “considerato che a prescindere dalla questione di ammissibilità (…) dell’istanza di revoca, da un primo esame non sussistono i presupposti per il rilascio della misura cauterale (…)” cioé il blocco dei lavori, “tenuto anche conto delle limitazioni imposte all’intervento edilizio dall’ordinanza numero 2811″.
La battaglia giudiziaria, però, non è di certo terminata. Il 23 ottobre, infatti, i giudici di Palazzo Spada dovranno entrare nel merito del ricorso di Italia Nostra contro un permesso a costruire che il 6 giugno aveva portato ad una sospensione temporanea e parziale dei lavori nei settori dal 2 al 5 del cantiere. Lavori ripresi in seguito ad un appello delle imprese impegnate con lo scopo di mettere in sicurezza l’area, soluzione contestata, però, da Italia Nostra ed oggetto dell’istanza presentata a luglio.

L’Ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3614 del 2012, proposto da:

Associazione Italia Nostra Onlus – Ass. Nazionale Tutela Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Cantillo e Oreste Agosto, con domicilio eletto presso Associazione Italia Nostra Onlus in Roma, viale Liegi N. 33;

contro
Comune di Salerno, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18;Crescent Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Lorenzo Lentini, Paolo Vosa, con domicilio eletto presso l’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 1770/2011, resa tra le parti, concernente permesso di costruire

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2811 del 17 luglio 2012;
vista l’istanza di revoca della predetta ordinanza proposta dall’associazione Italia Nostra onlus ai sensi dell’art. 58, 1° e 2° comma, cpa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Salerno e di Crescent Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Agosto, Morena per delega dell’avvocato Cantillo, Brancaccio, Clarizia, Lentini, Sanino e Vosa;

Considerato che l’istanza di revoca della ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2811 del 17 luglio 2012 non merita accoglimento, tenuto conto della ormai prossima definizione nel merito dell’appello , già fissato per la discussione all’udienza pubblica del 23 ottobre 2012 e del contenuto della ordinanza qui oggetto di istanza di revoca, dalla quale deriva la possibilità che i lavori possano proseguire, limitatamente alla parte interrata , “ sia per ragioni attinenti alla sicurezza degli interventi in corso di realizzazione, sia per evitare pregiudizio all’assetto delle opere anche pubbliche già realizzate nei vari comparti”;
considerato che anche alla luce di tale precipua portata della impugnata ordinanza cautelare, confermativa, per quanto non espressamente consentito, della sospensione del permesso di costruire n. 7 del 7 maggio 2011 in attesa della definizione del merito ( già disposta con ordinanza 5 giugno 2012, n. 2154 dalla IV^ sezione di questo Consiglio di Stato) non vi è spazio per accordare la invoca tutela cautelare ( a mezzo della revoca della impugnata ordinanza ed il ripristino dell’effetto sospensivo pieno dell’avversato permesso di costruire), tenuto conto anche dello stato attuale dei lavori già realizzati e del carattere limitato degli interventi di completamento a farsi, fino al raggiungimento del piano di campagna, in virtù del predetto titolo edilizio;
considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’istanza di revoca dianzi indicata.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
(120912)