“La carica di sindaco del Comune di Salerno, ricoperta dal sottosegreatrio di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Vincenzo De Luca è incompatibile”. Lo ha deliberato l’Autorità garante della concorrenza, che su De Luca aveva aperto un procedimento nelle scorse settimane. Il parere non é vincolante. Intanto emergono nuovi particolari sull’inchiesta giudiziaria che vede coinvolti De Luca e il figlio Piero. (301113)

Vincenzo De Luca non può sedere sulla poltrona di sindaco e, contemporaneamente su quella di sottosegretario, a prescindere dal conferimento o meno delle deleghe. Lo ha deciso l’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza, che su De Luca aveva aperto un procedimento nelle scorse settimane. Questa mattina è stata pubblicata la delibera con la decisione: «La carica di sindaco del Comune di Salerno, ricoperta dal sottosegreatrio di Stato alle infrastrutture e ai trasporti dottor Vincenzo De Luca – si legge – è incompatibile». La delibera sarà quindi inviata sia al consiglio comunale di Salerno che ai presidenti di Camera e Senato, affinché adottino i provvedimenti conseguenti. Contro la decisione, De Luca può presentare ricorso al Tar Lazio o al presidente della Repubblica. (301113)

DELIBERA
che la carica di sindaco del comune di Salerno, ricoperta dal Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, dott. Vincenzo De Lu ca, è incompatibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004 e dell’art. 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La presente delibera sarà comunicata al soggetto interessato, inviata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e pubblicata nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il provvedimento sarà altresì trasmesso al Consiglio comunale di Salerno, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b) del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla da ta di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

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